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L’esperta, il punto sulla gestione dell’impianto sportivo ad associazione sportiva dilettantistica

Redazione Universonotizie.it Da Redazione Universonotizie.it
12 Gennaio 2026
in Lavoro
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L’esperta, il punto sulla gestione dell’impianto sportivo ad associazione sportiva dilettantistica
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(Adnkronos) – Un ente comunale potrebbe dare direttamente in gestione un impianto sportivo ad un’associazione sportiva dilettantististica? Sull'argomento interviene l’avvocata Lilla Laperuta, esperta di contratti pubblici e autrice del manuale 'La gestione dell’impianto sportivo' (Editoriale Scientifica 2025). "La gestione dei beni pubblici – spiega all'Adnkronos/Labitalia – rappresenta una questione di grande rilevanza per gli enti locali, soprattutto quando si tratta di conciliare il principio di redditività con la promozione di interessi pubblici, come nel caso dello sport. E, sul punto, uno dei profili più problematici è quello attinente alla portata dell’affidamento diretto, ovvero in assenza di gara, degli impianti sportivi pubblici da parte degli enti locali. Possibilità, questa. prevista dall’art. 5 D.Lgs. n. 38/2001".  "Di recente – ricorda – al fine di fugare qualsivoglia dubbio interpretativo o favorire la mancanza di uniformità applicativa, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) è intervenuta proprio per chiarire la portata applicativa della disposizione appena citata. Si tratta di una norma che, a una lettura superficiale, sembrerebbe consentire agli enti locali di affidare direttamente e a titolo gratuito la gestione di impianti sportivi ad associazioni o società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, ma in realtà sono doverose alcune precisazioni. Secondo Anac, ai fini di una corretta interpretazione non si può prescindere da un coordinamento con il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che regola, tra l’altro, le concessioni di servizi (artt. 176 ss.) e le operazioni di finanza di progetto (art. 193) e con la disciplina europea in materia di appalti e concessioni, che impone il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento". "E’ in questo contesto – spiega – che va collocato l’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2021, il quale, nel dettaglio, prevede che associazioni e società sportive senza fini di lucro possano presentare all’ente locale un progetto preliminare, corredato da un piano di fattibilità/sostenibilità economico-finanziaria, finalizzato alla rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento dell’impianto e alla sua successiva gestione, con un utilizzo orientato all’aggregazione e all’inclusione sociale e giovanile. Qualora l’ente locale riconosca l’interesse pubblico dell’iniziativa, la norma dispone l’affidamento diretto della gestione gratuita dell’impianto. Letta isolatamente, la disposizione potrebbe apparire come una deroga generalizzata alle procedure di gara. Ma – avverte Anac – una simile lettura non trova riscontro né nel dato testuale né nell’impianto complessivo dell’ordinamento". "L’Autorità – continua – rileva, innanzitutto, che l’art. 5 non contiene alcuna clausola espressa di deroga al Codice dei contratti pubblici. Sul punto è dirimente l’art. 227 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui ogni eccezione alle regole concorrenziali deve essere espressamente prevista. In assenza di una simile previsione, l’art. 5 non può essere considerato una norma autonoma e autosufficiente, ma deve essere ricondotto all’interno del perimetro applicativo del Codice. A rafforzare questa conclusione concorre lo stesso D.Lgs. n. 38/2021, che agli articoli 4 e 6 richiama espressamente la disciplina dei contratti pubblici e, nella specie: i) l’art. 4 disciplina gli interventi di ammodernamento e costruzione degli impianti, da realizzare mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 del Codice dei contratti pubblici; ii) l’art. 6 regola la gestione indiretta degli impianti, imponendo che gli affidamenti avvengano nel rispetto del Codice dei contratti pubblici”. "Se due disposizioni – avverte Lilla Laperuta – del medesimo decreto riconducono esplicitamente le procedure al Codice dei contratti pubblici, non è coerente sostenere che l’art. 5 possa operare in senso opposto. Anac propone, dunque, una lettura sistematica della norma: l’art. 5 rappresenta un’ipotesi eccezionale, da interpretare in modo restrittivo, all’interno di un sistema dominato dalle regole dell’evidenza pubblica". "Ulteriore conferma – chiarisce – deriva dall’art. 176 del Codice dei contratti, che stabilisce l’applicazione della disciplina sulle concessioni ai servizi di interesse economico generale e, per quanto non regolato, rinvia al D.Lgs. n. 201/2022. Quest’ultimo, agli articoli 14 e 15, prescrive che l’affidamento dei servizi pubblici locali avvenga mediante procedure competitive, individuando nella concessione lo strumento idoneo a bilanciare rischio operativo e sostenibilità economica". In tale prospettiva, "la cosiddetta 'gestione gratuita' prevista dall’art. 5 deve essere qualificata come concessione di servizi: il concessionario recupera gli investimenti e copre i costi attraverso i proventi della gestione, assumendo il rischio operativo. L’assenza di un canone a favore dell’ente locale non rende il rapporto gratuito, ma incide unicamente sulla componente patrimoniale del sinallagma. Ne consegue che la fattispecie resta onerosa e rientra pienamente nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, il quale – all’art. 13, comma 2 – esclude solo i contratti realmente gratuiti, mentre al medesimo art. 13, comma 5, impone comunque il rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato". "Proprio perché – continua – l’art. 5 non deroga al Codice, Anac individua cinque condizioni che devono ricorrere cumulativamente affinché l’affidamento diretto possa ritenersi legittimo. In primis l’unicità del proponente: l’ente può procedere senza gara solo in presenza di una sola proposta spontanea. Il proponente deve essere inoltre un’associazione o una società sportiva senza fini di lucro e l’impianto deve necessitare di rigenerazione o ammodernamento, risultando non più adeguato alle esigenze funzionali. Si richiede, ancora la finalità sociale: il progetto deve, cioè, perseguire in modo prevalente obiettivi di inclusione e aggregazione giovanile. Infine l’importo complessivo dell’intervento deve essere inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 14 del Codice dei contratti pubblici". "A tali condizioni – dice – si affianca l’obbligo di motivazione e di pubblicazione del progetto sul sito istituzionale dell’ente, a garanzia della trasparenza e del controllo pubblico. In definitiva, l’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2021 non configura una sorta di escamotage procedurale, ma una deroga circoscritta e motivata. L’affidamento diretto è ammissibile solo previa rigorosa verifica della sussistenza di tutti i presupposti di residualità, dell’assenza di proposte alternative e della prevalenza delle finalità sociali rispetto a quelle economiche. In presenza di più proposte o di importi superiori alla soglia comunitaria, l’amministrazione è invece tenuta ad attivare una procedura comparativa o concessoria ai sensi degli artt. 182 e seguenti del Codice dei contratti pubblici“. La ratio di tale previsione? Laperuta ricorda le parole del presidente Anac, Busìa “Come Autorità garante della concorrenza negli appalti, pur tutelando i principi, anche di derivazione europea, di concorrenza, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, abbiamo però inteso venire incontro alle piccole società sportive di valenza comunitaria che perseguono la finalità di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile". 
—lavoro/datiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags: adnkronoslavoro
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