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Lutto gestazionale, il Regno Unito riconosce il congedo anche per gli aborti precoci e i tentativi di fecondazione assistita

Redazione Universonotizie.it Da Redazione Universonotizie.it
27 Ottobre 2026
in Attualità
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Lutto gestazionale, il Regno Unito riconosce il congedo anche per gli aborti precoci e i tentativi di fecondazione assistita
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Dal 2027, chi perde una gravidanza prima della 24ª settimana nel Regno Unito avrà diritto fino a due settimane di congedo dal lavoro, anche se la perdita avviene nelle primissime settimane. La tutela sarà riconosciuta anche al partner e comprenderà gli aborti spontanei, le interruzioni volontarie di gravidanza e i tentativi di fecondazione assistita nei quali l’embrione trasferito non riesce a impiantarsi. Il congedo non sarà obbligatoriamente retribuito, ma il lavoratore avrà il diritto di assentarsi senza subire conseguenze disciplinari o perdere il posto per aver esercitato questa facoltà.

La misura entrerà in vigore nell’aprile 2027 in Inghilterra, Scozia e Galles, secondo il calendario aggiornato dal governo britannico. Il provvedimento deriva dall’Employment Rights Act 2025, la riforma dei diritti dei lavoratori che ha introdotto una nuova disciplina delle assenze per lutto, la cui applicazione concreta sarà definita attraverso regolamenti attuativi.

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La novità riguarda una situazione che interessa molte più famiglie di quanto emerga dalle statistiche sulle nascite. Secondo il servizio sanitario britannico, circa una gravidanza riconosciuta su otto termina con un aborto spontaneo. Il numero effettivo delle perdite è superiore, perché alcune avvengono prima ancora che la donna sappia di essere incinta.

Nel Regno Unito, finora, la legislazione aveva concentrato le tutele specifiche per il lutto perinatale sulle perdite successive alle 24 settimane e sulla morte di un figlio. Con la nuova normativa, il riconoscimento si estende anche agli eventi che precedono quella soglia. E apre un confronto con l’Italia, dove una perdita gestazionale precoce viene generalmente gestita attraverso le regole sulla malattia, mentre manca un congedo nazionale autonomo per il lutto gestazionale, esteso anche ai partner.

Due settimane di congedo anche per i partner e per chi affronta un percorso di fecondazione assistita

La riforma britannica interviene innanzitutto sulla definizione di perdita gestazionale. La normativa include l’interruzione della gravidanza prima della 24ª settimana, indipendentemente dal fatto che sia spontanea o volontaria. Aggiunge inoltre un evento che raramente trova spazio nelle leggi sul lavoro: il mancato impianto dell’embrione dopo un trasferimento nell’ambito di un trattamento di procreazione medicalmente assistita.

La distinzione ha conseguenze concrete. Una coppia che affronta un trattamento di fecondazione in vitro può subire una perdita prima che sia possibile accertare una gravidanza clinica. Il nuovo quadro britannico permette di riconoscere anche questa esperienza ai fini dell’assenza dal lavoro, senza limitarla agli eventi che si verificano dopo una determinata settimana di gestazione.

Il diritto sarà accessibile dal primo giorno di impiego. I lavoratori potranno utilizzare il congedo in modo flessibile, anche attraverso singole giornate anziché in un periodo continuativo, entro 56 settimane dalla perdita. Non sarà necessario fornire al datore di lavoro documentazione che dimostri l’evento. La scelta è motivata anche dall’esigenza di tutelare la riservatezza delle persone coinvolte, evitando che siano costrette a comunicare dettagli particolarmente intimi della propria storia riproduttiva.

L’assenza di un obbligo di documentazione rappresenta un passaggio significativo soprattutto nei casi di gravidanza molto precoce. Non tutte le perdite richiedono un ricovero o lasciano una documentazione clinica facilmente utilizzabile in ambito lavorativo. E, per una persona che ha appena affrontato un aborto spontaneo, ottenere certificazioni da presentare al proprio superiore può trasformarsi in un ulteriore adempimento durante un periodo difficile.

La tutela si estenderà anche al partner. È una scelta che supera l’idea secondo cui l’interruzione della gravidanza riguarda esclusivamente la persona che la porta avanti. Le conseguenze fisiche sono evidentemente diverse, ma entrambi i componenti della coppia possono aver bisogno di tempo per affrontare la perdita, organizzare eventuali accertamenti medici o sostenersi reciprocamente.

La normativa non impone però ai datori di lavoro di pagare le due settimane di assenza. La retribuzione potrà dipendere dalle politiche aziendali e dagli accordi contrattuali, mentre il diritto nazionale garantirà il periodo di congedo e la protezione del rapporto di lavoro.

È una differenza sostanziale rispetto al congedo parentale per lutto già previsto nel Regno Unito quando un figlio muore prima dei 18 anni o si verifica una nascita senza segni di vita dopo 24 settimane di gravidanza: in questi casi esistono anche specifiche prestazioni economiche, a determinate condizioni.

La decisione è arrivata dopo una consultazione pubblica che ha raccolto oltre 1.900 risposte da cittadini, imprese, sindacati, associazioni e organizzazioni professionali. Il governo ha confermato il nuovo diritto nel settembre 2026, mentre la sua attuazione resta programmata per aprile 2027.

Cosa succede in Italia dopo un aborto spontaneo

In Italia la disciplina è contenuta nel decreto legislativo 151 del 2001, il Testo unico sulla maternità e sulla paternità. Il sistema distingue le interruzioni di gravidanza precoci da quelle che vengono equiparate al parto.

L’articolo 19 stabilisce che l’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria nei casi previsti dalla legge 194 del 1978, è considerata a tutti gli effetti come malattia. Per le interruzioni avvenute prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione non scatta quindi il congedo obbligatorio di maternità previsto per il parto. Se le condizioni di salute non consentono il rientro al lavoro, la donna può assentarsi attraverso gli ordinari strumenti di tutela della malattia, sulla base della certificazione medica.

La conseguenza pratica è che la durata dell’assenza non dipende da un periodo di congedo per lutto prestabilito, ma dalla valutazione sanitaria e dalle regole applicabili al rapporto di lavoro. Una lavoratrice che subisce un aborto spontaneo all’ottava o alla dodicesima settimana può quindi ottenere un periodo di malattia se le sue condizioni lo richiedono.

La disciplina cambia quando l’interruzione si verifica dal 180° giorno di gestazione, secondo la soglia utilizzata dalla normativa previdenziale italiana. In questi casi l’evento viene trattato come parto ai fini del congedo di maternità. La lavoratrice può beneficiare della relativa tutela anche quando il bambino non sopravvive.

Il periodo ordinario di maternità è di cinque mesi, con le modalità previste dalla legge e dalla disciplina previdenziale. Dopo una perdita gestazionale oltre la soglia stabilita, la lavoratrice può anche scegliere di riprendere anticipatamente l’attività, dandone preavviso di dieci giorni al datore di lavoro e presentando le attestazioni mediche richieste sulla compatibilità del rientro con le sue condizioni di salute.

La differenza rispetto alla nuova disciplina britannica riguarda anche il partner. In Italia non esiste un diritto nazionale generalizzato a un congedo specifico per il padre o l’altro genitore in caso di aborto spontaneo precoce. Potrebbero essere utilizzabili ferie, permessi previsti dalla contrattazione collettiva o altri strumenti applicabili alla situazione individuale, ma non equivalgono a una tutela uniforme per il lutto gestazionale.

La questione del riconoscimento del lutto si inserisce in un dibattito più ampio sulla salute riproduttiva. Il rapporto tra esperienza clinica e conseguenze psicologiche è emerso anche negli studi dedicati al disturbo post-traumatico dopo il parto, una condizione distinta dal lutto gestazionale, ma indicativa della necessità di valutare anche gli effetti psicologici degli eventi legati alla gravidanza.

 

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Fertilità

content.lab@adnkronos.com (Redazione)

Tags: demografica
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